Introduzione
La legge 1 del 2026
La attuale gerarchia delle Procure Regionali e i criteri della delega
Prospettive
Introduzione
Nel pieno delle vacanze natalizie, sabato 27 dicembre 2025 è stata approvata in via definitiva la riforma della Corte dei conti (A.S. nr. 1467) comunemente detta legge “Foti” dal nome del primo firmatario; è stata pubblicata sulla G.U. nr. 4 del 2026, ha preso il nr. 1 ed è entrata in vigore in data 21.1.2026.[1]
Essa ha, da un lato, riformato la responsabilità erariale novellando la fondamentale legge nr. 20 del 1994[2], dall’altra ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi di riforma dell’ordinamento della Corte dei conti.
Prima di esaminare le direttrici della riforma, occorre ricordare che l’articolazione della Corte, in analogia con il giudice amministrativo, prevede una Sede centrale a Roma e uffici regionali (Sezioni di Controllo, Sezioni giurisdizionali e Procure Regionali). Esse sono presiedute da un Presidente, nominato dall’organo di autogoverno (il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, definito dal legislatore del 2009 – legge nr. 15 del 2009, art. 11 comma 8 – organo di amministrazione del personale di magistratura)
La legge nr. 1 del 2026
Come accennato nel paragrafo che precede, la legge nr. 1 ha ridisegnato l’assetto ordinamentale e funzionale della Corte dei conti.
Essa ha ridefinito il concetto di colpa grave, ha previsto il tetto al risarcimento del danno, ha stabilito la modalità di individuazione del giorno da cui far decorrere la prescrizione, ha introdotto una presunzione di non colpevolezza degli amministratori, ha stabilito l’obbligo di assicurazione e il litisconsorzio necessario con la compagnia assicuratrice, e ha previsto l’applicazione delle disposizioni di riforma anche ai giudizi in corso.
Inoltre, è stata conferita al Governo delega per la emanazione di uno o più decreti legislativi di riforma e modifica delle funzioni della Corte, con prevalenza di quelle consultive e di controllo, ed è stato ridisegnato l’assetto ordinamentale delle Procure con una forte gerarchizzazione.
La attuale gerarchia delle Procure Regionali e i criteri della delega
Focalizzando l’attenzione sulle funzioni requirenti, e prima di esaminare quelli della delega, appare opportuno un riferimento all’attuale funzionamento dell’Ufficio requirente.
Esso è articolato su base regionale con un Presidente, con funzione di Procuratore Regionale, e magistrati addetti all’ufficio.
I criteri di riparto delle materie, le modalità di assegnazione e le ipotesi di avocazione sono previsti dal codice di giustizia contabile e da indirizzi di coordinamento del Procuratore Generale.
Ciò premesso, si evidenzia innanzitutto che già l’assetto attuale è fortemente gerarchizzato rispetto a quello delle Procure ordinarie, basti pensare al potere di impugnazione; lasciato alla facoltà anche del P.M. di udienza nel codice di procedura penale,[3] riservato esclusivamente al Procuratore Regionale nel codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 2016).[4]
Per quel che concerne la futura organizzazione delle Procure regionali, in particolare, nella legge delega si prevede quanto segue all’art. 3, comma 2:
d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all’ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;
e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l’esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:
1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;
2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell’istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;
3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all’ufficio della procura generale.
Come emerge da una prima lettura, il disegno ordinamentale è quello di una centralizzazione nazionale delle attività di Procura, con una attività di direzione e controllo che non ha uguali nelle altre magistrature.
Si parte dall’acceso in tempo reale ai fascicoli, al visto del Procuratore generale alle richieste di sequestro, a quello per le citazioni più rilevanti, per finire alla designazione di un magistrato della Procura generale che può affiancare il magistrato titolare dell’indagine in sede locale.
Come è agevole ricavare da una semplice lettura della legge delega, numerosi sono i profili di incostituzionalità.
Innanzitutto, per contrasto con l’art. 108, comma 2, della Costituzione secondo cui:
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
Proprio in relazione all’art. 108 Cost, all’indomani della sua entrata in vigore, ci si interrogò sui livelli di indipendenza delle diverse magistrature; accanto alla tesi tradizionale, secondo la quale l’autonomia sarebbe stabilita obbligatoriamente dalla Costituzione solamente per la magistratura ordinaria, ve ne era un’altra che vede nel principio dell’autogoverno un connotato essenziale e necessario dell’indipendenza di qualunque magistratura.
In relazione alla nomina del Presidente della Corte dei conti, e a proposito di art. 108 Cost., si deve evidenziare come la stessa già non spetti all’organo di autogoverno.
Sulla base della legge 21 luglio 2000, nr. 202 Il Presidente della Corte dei conti è nominato tra i magistrati della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato per almeno tre anni funzioni direttive ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali ovvero di istituzioni dell’Unione europea, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza.
Si tratta di un notevole passo in avanti rispetto al periodo precedente, quando la scelta era discrezionalmente attribuita al Governo.
In questo modo, infatti, si restringe la rosa dei nominabili, in precedenza aperta anche ad estranei, individuandola nei soli Presidenti di sezione della Corte con tre anni di anzianità nella qualifica, per evitare la nomina di Presidenti non provenienti dal ruolo della magistratura, come già accaduto almeno una volta.[5]
In secondo luogo, la legge inseriva nel procedimento di nomina il parere dell’organo di autogoverno della magistratura contabile.
Sebbene ad un appartenente all’ordine giudiziario questo procedimento di nomina possa apparire una eresia, si è trattato, come detto, di un passo in avanti rispetto al sistema precedente.
Differisce, invece, per il momento, la nomina del Procuratore Generale; esso viene designato dal Consiglio di Presidenza, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e nominato con Decreto del Presidente della Repubblica.
Ulteriore criterio direttivo è quello, oltre che dei test di ingresso, della separazione delle carriere (stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti).
Si tratta di una disposizione di legge simile, per contenuto e finalità, a quella della modifica costituzionale bocciata dall’elettorato in sede referendaria, con la differenza che, per quel che riguarda la magistratura contabile:
- l’organo di autogoverno non era stato originariamente previsto dalla Costituzione, ma è stato “imposto” dalla Corte Costituzionale;[6]
- il numero di magistrati addetti alle Procure regionali è una infinitesima frazione rispetto a quello dei pubblici ministeri appartenenti all’Ordine Giudiziario, pari a circa 80;
sicchè la creazione di un Consiglio di Presidenza per la magistratura contabile requirente appare oltre che inopportuna, per le medesime considerazioni valevoli per la Magistratura Ordinaria, anche come un vero e proprio spreco di denaro e risorse.
Prospettive
Se questo è lo stato delle cose, le prospettive non sono rosee.
Riduzione delle ipotesi di responsabilità con tetti e con una maggiore difficoltà di esercitare la relativa azione; prevalenza delle funzioni consultive e di controllo rispetto a quelle giurisdizionali; gerarchia della Procura. Queste sono le direttive della legge delega.
A seguito della entrata in vigore della legge nr. 1, con decreto nr. 5 del 2026 del Presidente della Corte dei conti è stata costituita una commissione, all’interno della magistratura contabile, con il compito di sviluppare proposte per i futuri decreti delegati.
Sul versante associativo, l’Associazione magistrati della Corte dei conti ha intrapreso una campagna di stampa al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi e sui profili di incostituzionalità della riforma, in questo sostenuta dalla Associazione Nazionale Magistrati.
Nel frattempo, con la recente ordinanza nr. 9 del 2026, la II Sezione giurisdizionale di appello ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in relazione alla norma transitoria della legge nr.1, laddove prevede la applicazione delle modifiche della responsabilità anche ai giudizi in corso.
[1] LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1 (Raccolta 2026)(1) – Normattiva
[2] LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20 – Normattiva
[3] Art. 570 Impugnazione del pubblico ministero
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Salvo quanto previsto dall’articolo 593-bis, comma 2, il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.
2. L’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.
[4] Art. 189 – Legittimazione a proporre l’appello
1. L’appello è proponibile dalle parti fra le quali è stata pronunciata la sentenza di primo grado e, relativamente all’impugnazione del pubblico ministero, dal procuratore regionale competente o dal procuratore generale.
[5] Certo, anche sulla base dell’attuale assetto potrebbe essere possibile che venga nominato un Presidente della Corte che provenga dai ruoli della Corte, ma di nomina governativa. Stante la possibilità di nomina di un certo numero di consiglieri riservata all’Esecutivo (come per il Consiglio di Stato), la nomina governativa di un soggetto anagraficamente giovane gli consente di divenire Presidente in età non avanzata e di essere, poi, nominato Presidente della Corte.
[6] Corte Costituzionale, sentenza nr. 266 del 1988.
La Costituzione, mentre per la magistratura ordinaria prevede espressamente il Consiglio superiore, disciplinandone, in maniera specifica (art. 104) la composizione, rimette, invece, al legislatore ordinario (art. 108) l’assicurazione delle garanzie d’indipendenza dei magistrati delle giurisdizioni speciali. Spetta, pertanto, alla legge provvedere in ordine alle predette garanzie: in questa sede non può che sottolinearsi che, ove la Costituzione avesse inteso “rimettere” al Consiglio superiore previsto dall’art. 104 anche l’autogoverno dei magistrati delle giurisdizioni speciali, l’avrebbe espressamente dichiarato. Né per la “razionalità” della previsione d’un unico organo d’autogoverno, per magistrati ordinari e militari, depongono la diversa origine, “logica” e storica, della giurisdizione ordinaria (tutela della generalità dei cittadini e decisioni sulla generalità delle “materie” ecc.; origine dell’esperienza “pretoria” ecc.) e della magistratura militare (tutela di particolari soggetti aventi una specifica qualità e di interessi particolarmente qualificati ecc.; trasformazione dell’originaria giustizia di Capi ecc.). Tutto ciò vale anche quando non si insista sugli eventuali mutamenti, che certo non competono a questa sede, della composizione, peraltro espressamente prevista dall’art. 104 Cost., del Consiglio superiore della magistratura.
