Sommario: 1. Gli illeciti disciplinari – 2. Gli illeciti funzionali – 3. Gli illeciti extra-funzionali – 4. La condotta disciplinarmente irrilevante (art. 3-bis) – 5. L’estinzione dell’illecito disciplinare in materia di ritardi (art. 3-ter) – 6. Gli illeciti disciplinari conseguenti a reato – 7. Le sanzioni – 8. La “prescrizione” dell’illecito disciplinare.

1. Gli illeciti disciplinari

Il capo I del decreto legislativo si distingue in due sezioni, una dedicata agli illeciti disciplinari dei magistrati e l’altra dedicata alle sanzioni disciplinari.

Gli illeciti disciplinari sono distinti in tre categorie: da un lato le ipotesi di illeciti commessi nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (c.d. funzionali); dall’altro le ipotesi di illeciti commessi fuori dell’esercizio delle funzioni (c.d. extra-funzionali) e dall’altro ancora gli illeciti disciplinari conseguenti alla commissione di reati che, per natura e tipologia, sono o possono essere ritenuti idonei a ledere l’immagine del magistrato[1].

La disciplina sostanziale è improntata ad una tendenziale tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati, sia per le condotte relative all’esercizio delle funzioni giudiziarie che per quelle estranee ad esse, senza la previsione di norme di chiusura.

Il primo articolo del decreto legislativo è dedicato ai “doveri del magistrato” e prevede un’elencazione dettagliata dei doveri fondamentali cui devono attenersi i magistrati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. Si tratta di principi e valori deontologici essenziali per chi esercita la funzione giudiziaria e ricalca doveri ampiamente riconosciuti nell’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale[2].

Vengono quindi richiamati il dovere di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio, nonché di rispetto della dignità della persona come principi fondamentali da osservare nell’esercizio delle funzioni di magistrato[3].

Si tratta di obblighi la cui violazione può assumere autonomo rilievo disciplinare nei casi espressamente stabiliti dal successivo art. 2 e con le esclusioni ivi contemplate laddove ricorrano altre specifiche fattispecie (che accentrano su di sé l’intero disvalore del fatto), sempreché i relativi comportamenti abbiano arrecato ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti[4].

L’art. 2 del decreto legislativo contiene un dettagliato elenco di ipotesi di illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni, mentre l’art. 3 prevede una serie di condotte tenute fuori dell’esercizio delle funzioni che possono dar vita ad un procedimento disciplinare. L’art. 4, infine, è dedicato agli illeciti disciplinari conseguenti a reato.

Di particolare rilievo è l’inserimento, all’art. 3-ter,di una causa estintiva dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. q) (in tema di ritardi nel deposito di provvedimenti). E’ stato previsto che l’illecito è estinto quando il piano mirato di smaltimento dell’arretrato, adottato ai sensi dell’art. 37, comma 5-bis, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 111 del 2011, è stato rispettato. Come si vedrà, però, il beneficio può essere applicato una sola volta.

2. Gli illeciti funzionali

Con riferimento agli illeciti funzionali, l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo individua 29 ipotesi che costituiscono fattispecie tipiche di illecito commesso nell’esercizio delle funzioni. Il catalogo risulta essere stato recentemente ampliato dalla l. 17 giugno 2022, n. 71 (con decorrenza dal 21 giugno 2022) con l’introduzione all’art. 2, comma 1, delle fattispecie di cui alle lettere q-bis, ee-bis, ee-ter.

La novella ha poi apportato altre modifiche in senso sia derogatorio che ampliativo di altre ipotesi già contemplate dall’art. 2, comma 1 (rispettivamente quelle di cui alla lettera a,e alle lettere n, v, gg).  

Ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo, costituiscono illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni:

a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g), e m), i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1 (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riservo ed equilibrio, nonché rispetto della dignità della persona), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti[5];

b) l’omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati dall’art. 29 del presente decreto;

c) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell’ambito dell’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori[6];

e) l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato;

f) l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

i) lettera abrogata dalla l. 24.10.2006, n. 269;

l) l’emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

m) l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;

o) l’indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

p) l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l’ufficio in assenza dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto;

q-bis) l’omessa collaborazione del magistrato nell’attuazione delle misure di cui all’art. 37, comma 5-bis, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all’esito dell’adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte[7];

r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all’attività di servizio;

s) per il dirigente dell’ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l’omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;

t) l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell’organo competente;

u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui[8];

v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui, nonché la violazione di quanto disposto dall’art. 5, commi 1, 2, 2-bis e 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006[9];

z) lettera abrogata dalla l. 24.10.2006, n. 269;

aa) il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l’utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;

bb) lettera abrogata dalla l. 24.10.2006, n. 269;

cc) l’adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

dd) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio;

ee) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato  cui  compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore  della  magistratura  della sussistenza di una delle situazioni di  incompatibilità  previste dagli articoli 18 e 19 dell’ordinamento  giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come  da  ultimo  modificati dall’articolo 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all’adozione dei  provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio  1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente  decreto;

ee-bis) l’omessa adozione da parte del capo dell’ufficio delle iniziative di cui  all’articolo  37,  commi  5-bis  e  5-ter,  del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazioni,    dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché l’omessa  segnalazione al capo dell’ufficio da parte del presidente di sezione delle situazioni di cui all’art. 37, comma 5-quater, del  citato decreto-legge n. 98 del 2011;

ee-ter) l’omissione, da parte del capo dell’ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di  cassazione o al capo dell’ufficio, delle condotte del magistrato dell’ufficio che non collabori nell’attuazione delle misure di cui all’art. 37, comma 5-bis, del d.l. 6 luglio 2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

ff) l’adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza;

gg) l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile; l’avere indotto l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti[10].

gg-bis) l’inosservanza dell’articolo 123 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

A seguito della novella legislativa del 2002 (art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, della l. 17 giugno 2002, n. 71) è stata ampliata la “clausola di salvezza” di cui alla lettera a), e cioè al disposto delle lettere g (grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile) ed m (l’adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave o inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali). L’esclusione, volta ad evitare il cumulo degli illeciti allorché si sia al cospetto di una medesima condotta che accentra interamente su di sé l’intero disvalore disciplinare del fatto. Pertanto, non potrà più contestarsi il concorso formale tra l’ipotesi di cui alla lettera a) – che sanziona i comportamenti che, violando i doveri di cui all’art. 1 (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto dignità della persona) – con quelle di cui alle lettere b), c), g) ed m) dell’art. 2 del decreto legislativo. L’estensione è stata per lo più condivisa dalla dottrina, soprattutto riguardo alla lettera m) posto che la lesione di diritti personali e/o patrimoniali coincide con l’area del danno ingiusto di cui alla lettera a), mentre perplessità sono state sollevate rispetto all’elisione del concorso formale con riferimento alla lettera g), «posto che l’area del danno o del vantaggio ingiusto resta fuori dal perimetro di questa previsione ex lettera g[11]

Ai sensi del comma 2 è poi stabilito che, fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l’attività di interpretazione delle norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare.

Il principio però non è assoluto perché cede di fronte a casi estremi di decisioni palesemente ed incontestabilmente abnormi o arbitrarie perché frutto di macroscopico errore di diritto o di fatto che sono conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza ovvero di un comportamento arbitrario[12].

3. Gli illeciti extra-funzionali

L’art. 3 del decreto legislativo elenca 10 fattispecie relative a condotte disciplinarmente rilevanti tenute al di fuori dell’esercizio delle funzioni.

Si tratta di ipotesi in cui la condotta, seppur tenuta al di fuori dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali o giudiziarie, determina la violazione di quei doveri sanciti dall’art. 1, che costituiscono anche precondizioni per l’esercizio indipendente e imparziale dell’attività di magistrato che, altrimenti, verrebbe appannata ledendo la anche la fiducia che i cittadini debbono riporre in chi è chiamato a svolgere così delicati compiti.

Anche in tal caso il catalogo degli illeciti è stato arricchito dalla l. n. 71 del 2022 con l’introduzione di due nuove fattispecie, inserite alle lettere l-bis ed l-ter dell’art. 3, comma 1. È stata poi meglio specificata la destinazione dei vantaggi non consentiti prevista dall’illecito di cui alla lett. e), precisandosi che la condotta può anche essere realizzata non solo a favore del magistrato ma anche di altri. 

Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell’esercizio delle funzioni:

a) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposto ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l’intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

c) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura;

d) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria di cui all’art. 16, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12, e successive modificazioni, o di attività tali da recare concreto pregiudizio all’assolvimento dei doveri disciplinati dall’articolo 1;

e) l’ottenere, direttamente o indirettamente, per sé o per altri, prestiti o agevolazioni da soggetti  che il magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d’appello nel  quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti[13];

f) lettera abrogata dalla l. 24.10.2006, n. 269;

g) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente   incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

h) l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l’esercizio delle funzioni o comunque compromettere l’immagine del magistrato[14];

i) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a condizionare l’esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

l) lettera abrogata dalla l. 24.10.2006, n. 269.

l-bis) l’adoperarsi per condizionare indebitamente l’esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri[15];

l-ter) l’omissione, da parte del componente del Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera l-bis[16].

4. La condotta disciplinare irrilevante (art. 3-bis)

L’art. 3-bis del decreto legislativo stabilisce, poi, che «l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza», ossia quando non pregiudica il prestigio dell’ordine giudiziario e il buon nome del magistrato[17].

Si deve quindi avere riguardo – ai fini della configurabilità di detta “esimente” – alla compromissione della credibilità, del prestigio e del decoro del magistrato e al prestigio dell’istituzione giudiziaria[18].

Col termine «fatto» si fa riferimento alla condotta nei suoi elementi soggettivi (e, dunque, anche al grado di colpevolezza) od oggettivi, nonché alle conseguenze dell’offesa prodotta dal comportamento del magistrato.

Ci si trova di fronte, pertanto, ad un’ipotesi in cui la fattispecie tipica si sia realizzata, ma che, per particolari circostanze, anche non riferibili all’incolpato, il fatto risulti di scarsa rilevanza.

Competerà, pertanto, al giudice disciplinare verificare, mediante un giudizio di prognosi postuma operato (come di consueto) ex ante ed in concreto, se vi sia stata una lesione del bene giuridico, interpretando le fattispecie alla luce del principio di necessaria offensività[19].

L’indagine sulla concreta applicabilità dell’esimente richiede di verificare la sussistenza, o meno, della “lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto, effettuato “ex post“; tale bene giuridico va identificato, rispetto a tutti gli illeciti disciplinari “con la compromissione dell’immagine del magistrato; pertanto, ai sensi dell’art. 3-bis, la condanna disciplinare irrilevante va identificata, una volta accertata la realizzazione della fattispecie tipica, in quella che non compromette l’immagine del magistrato[20].

Ciò non esclude, tuttavia, che il singolo illecito sia volto a tutelare anche beni giuridici ulteriori; conseguentemente, si è pure precisato che ove non ricorra il caso in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare coincida con quello generalmente tutelato dall’art. 3-bis come “immagine del magistrato”, il giudizio di “scarsa rilevanza del fatto” dovrà anzitutto tener conto della consistenza della lesione arrecata a quel bene giuridico “specifico” (siccome tipizzato insieme all’illecito considerato dalla singola fattispecie legale), che se apprezzabile in termini di grave offesa verrà ad esaurire quel giudizio in termini di esclusione dell’esimente.

Diversamente, se l’offesa non sia apprezzabile o non lo sia in termini di gravità, occorrerà verificare se quello stesso fatto, che integra l’illecito tipizzato, abbia però effettivamente determinato un’effettiva lesione dell’immagine, pubblica, del magistrato. La valutazione sulla “scarsa rilevanza del fatto” si svolge su due piani distinti, ma collegati, laddove il bene giuridico protetto dalla previsione di un illecito tipizzato si distingua da quello dell’immagine del magistrato, tutelato immediatamente dal citato art. 3-bis.

La valutazione sulla scarsa rilevanza del fatto potrà, dunque, arrestarsi ove la lesione di detto bene giuridico si presenti in termini di gravità; altrimenti, occorrerà verificare se quello stesso fatto abbia ridondato i suoi effetti pregiudizievoli sull’immagine, pubblica, del magistrato e, quindi, dello stesso ufficio giudiziario in cui esso presta servizio[21].

La Sezione disciplinare dovrà, pertanto, procedere ad una valutazione, anche d’ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito[22].

Al riguardo, potrà farsi riferimento alla ridotta misura della lesione dei valori deontologici indicati nell’art. 1, all’incidenza marginale sugli stessi soggetti interessati, alla natura circoscritta del fatto e dei soggetti coinvolti, all’assenza di risonanza della condotta disciplinare nell’ambiente o alla non incidenza sul prestigio stesso del magistrato tenendosi conto anche dei pareri espressi dal dirigente dell’ufficio o del Consiglio giudiziario e sulla possibilità di continuare ad esercitare senza ripercussioni od ombre l’attività d’ufficio in ragione della considerazione che il magistrato continua a godere anche tra il personale amministrativo e il Foro[23]. Potrà assumere rilievo oltre alla tenuità dell’offesa anche la non abitualità o occasionalità del comportamento, anche se tale ultimo requisito è ritenuto dalla giurisprudenza disciplinare motivo concorrente ma mai unica ragione che sostiene la scarsa rilevanza del fatto[24].

L’istituto è applicabile a tutte le fattispecie di illecito previste dagli artt. 2 e 3 del decreto legislativo, ma non agli illeciti conseguenti a reato previsti dal successivo art. 4 e ciò non solo perché la collocazione della disposizione avrebbe dovuto seguire e non precedere quella di cui all’art. 4, ma soprattutto perché la rilevanza disciplinare dei fatti reato è stabilita o con riferimento a parametri automatici ovvero a profili di valutazione della particolare gravità dei fatti e di idoneità a ledere l’immagine del magistrato che, al di là dei casi in cui l’illecito si configura automaticamente, contengono già in sede parametri di valutazione in forza dei quali si può escludere il rilievo disciplinare per la scarsa rilevanza del fatto. 

Le iniziali difficoltà di applicazione della disposizione nei casi in cui il fatto costitutivo dell’illecito dovesse avere carattere di gravità (si pensi alle ipotesi di cui alle lettere d, e g,)- ritenendosi contraddittoria la possibilità di giudicare come di scarsa rilevanza un fatto che è stato ritenuto integrare la fattispecie legale comprensiva di tale requisito – sono state superate dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudizio di scarsa rilevanza ha portata onnicomprensiva ed è quindi applicabile a tutte le fattispecie disciplinari previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo[25].

Si è, infatti, precisato che «la norma di cui all’art. 3-bis introduce nella materia il principio di offensività, secondo il quale la sussistenza dell’illecito va riscontrata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Tale bene giuridico è unico per tutte le ipotesi di illecito disciplinare e si identifica con la compromissione dell’immagine del magistrato; ne consegue che la condotta disciplinare irrilevante va identificata in quella che, appunto, non va a compromettere l’immagine del magistrato»[26]

Con riferimento, pertanto, alle fattispecie in cui la gravità costituisce uno degli elementi costitutivi occorrerà individuare un diverso parametro di gravità su cui poi riparametrare ex post il giudizio di scarsa rilevanza valutando gli effetti del comportamento conforme al modello legale[27].

Non in incidendo, per quanto osservato, la causa di non punibilità sull’integrazione dell’illecito disciplinare, è riconosciuto l’interesse dell’incolpato ad impugnare la sentenza con cui è applicata la causa di non punibilità. Al riguardo, va segnalato che le Sezioni unite civili – mutando il precedente orientamento che riteneva l’irrilevanza del fatto elemento costitutivo dell’illecito – ritengono impugnabile l’assoluzione con la formula di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo, non potendosi escludere che da tale pronuncia possa derivare un effetto svantaggioso per il magistrato assolto, al fine di ottenere una pronuncia, totalmente liberatoria, di esclusione dell’addebito per insussistenza del fatto o perché il fatto non è a lui attribuibile[28].

Il tema assume particolare rilievo nell’ambito dei provvedimenti che il CSM è chiamato a adottare ai fini della valutazione di professionalità del magistrato, prevedendo la circolare in materia che le informazioni disponibili presso la segreteria della Sezione disciplinare rientrano tra le fonti di conoscenza del relativo giudizio. Al riguardo, sebbene la valutazione dell’Organo amministrativo non sia certamente sovrapponibile a quella della Sezione disciplinare operando su piani e per finalità differenti, resta il fatto che tale sentenza, essendo riconducibile a quelle di proscioglimento, pur sussumendo il fatto nell’alveo dell’illecito disciplinare, non afferma la responsabilità perché non attinge alla relativa soglia di necessario disvalore. Di conseguenza, il CSM non potrà confutare l’esistenza degli elementi recessivi del fatto per come accertati dal giudice disciplinare, in quanto coperti da giudicato favorevole all’incolpato, dovendo semmai valutare le ricadute di quella decisione sulla valutazione amministrativa di rispettiva competenza senza scindere il piano dell’accertamento dell’illecito da quello della valutazione complessiva del fatto e degli elementi a tale scopo valutati. Altrimenti si opera una non consentita “scomposizione” dell’accertamento disciplinare, equiparando il proscioglimento ad una sentenza di condanna. Così, se in tema di ritardi la Sezione disciplinare è pervenuta all’irrilevanza del fatto sulla scorta di plurimi cause di inesigibilità relative alla sfera personale del magistrato, non potrà fondarsi una valutazione negativa in tema di professionalità assumendo che quei ritardi sono comunque rilevanti per il loro numero omettendo al contempo di confrontarsi e dare conto – attraverso una motivazione rafforzata – delle ragioni per le quali l’accertamento di irrilevanza disciplinare del “fatto” renda quello stesso “fatto” rilevante ai diversi fini.

Né tantomeno appaiono equiparabili, sul piano della valenza ostativa, tali sentenze alle disposizioni consiliari che fanno riferimento – nell’ambito dei vari bandi per l’assegnazione di incarichi in seno al CSM – al rilievo che si può attribuire ai procedimenti disciplinari pendenti. Sostenere che tale sentenza costituisce un elemento di giudizio più stabile e significativo della pendenza si presta a rilievi anche in punto di ragionevolezza, in quanto la sentenza di irrilevanza è certamente più favorevole – nell’ambito della valutazione amministrativa – rispetto all’analoga contestazione legata alla pendenza del relativo procedimento che invece “cristallizza” un’ipotesi dotata di gravità alla luce degli atti a quel momento assunti (e valutabili nella diversa sede se non coperti da segreto), ma invece rivelatisi “recessiva” in punto di disvalore a seguito del contraddittorio dibattimentale o della stessa valutazione giurisdizionale operata dalla Sezione disciplinare in caso di ordinanza di non luogo a procedere. Il magistrato prosciolto ai sensi dell’art. 3-bis va più correttamente incluso, infatti, nella categoria dei soggetti “che non hanno riportato condanne disciplinari”, altrimenti creandosi una evidente disparità di trattamento tra coloro che hanno riportato condanna ma poi hanno ottenuto la riabilitazione per i quali opera un’espressa causa di esclusione (“non aver riportato condanne disciplinari, salvo che, in tale ultimo caso, sia intervenuta la riabilitazione”) e coloro che, prosciolti per irrilevanza del fatto, non possono accedere a tale istituto. L’eventuale rilievo negativo dei fatti accertati in sede disciplinare pure esitati in irrilevanza – in vista della tutela dell’attività consiliare che va certamente preservata – dovrà trovare ingresso mediante un’integrazione delle relative disposizioni che indichino in modo cogente i presupposti e i limiti per l’esercizio del relativo potere valutativo, altrimenti svuotandosi di contenuto il pregnante giudizio svolto dal giudice disciplinare. Del resto, la previsione delle sanzioni disciplinari nell’ambito delle “carriere magistratuali” non è fine a sé stessa, ma si giustifica in funzione delle ricadute che tali sanzioni hanno sullo status giuridico ed economico del magistrato. Laddove, pertanto, non siano applicate, il relativo giudizio amministrativo di apprezzamento non può essere condotto alla stregua di una sorta di “presunzione” sfavorevole al magistrato sulla scorta “dell’affermata sussunzione della condotta in un’ipotesi di illecito disciplinare”, ma deve conseguire ad una penetrante verifica dell’attuale persistenza e continenza di quei fatti con la valutazione demandata all’autonoma e superiore valutazione dell’Organo amministrativo. E tale giudizio dovrà essere dotato di “prova di resistenza” quanto più quei fatti siano datati nel tempo.

5. L’estinzione dell’illecito disciplinare in tema di ritardi (art. 3-ter)

Il Legislatore con l’art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 71 del 2022 (in vigore dal 21.6.2022), ha inserito, all’art. 3-ter del decreto legislativo, una nuova causa di estinzione dell’illecito[29].

Si stabilisce, infatti, che «l’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato. Il beneficio, però, può essere applicato una sola volta».

Si tratta di una speciale causa di estinzione dell’illecito destinata ad operare con esclusivo riferimento all’ipotesi dell’illecito che attiene ai ritardi. In tal senso depone il chiaro riferimento all’osservanza del piano di smaltimento mirato che il capo dell’ufficio è tenuto a adottare, ai sensi dell’art. 37, comma 5-bis,d.l. n. 98 del 2011, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell’ufficio.

La previsione è da salutarsi con favore, in quanto finalizzata a incentivare il rispetto del piano di smaltimento: un segnale di disponibilità nei confronti dei magistrati, soprattutto di prima nomina, che hanno generato ritardi per inesperienza o incapacità organizzative, ovvero che si sono trovati alle prese con ruoli complicati, pesanti o gestiti male, senza l’accortezza di informare il presidente di sezione o il dirigente dell’ufficio per ottenere consigli e/o strumenti per la soluzione del problema.

Del resto, la giurisprudenza disciplinare aveva già assegnato rilievo al rispetto del piano di rientro – predisposto dal capo dell’ufficio, sentito il magistrato, ai sensi della circolare sulla formazione delle tabelle del CSM – quale indice sintomatico di una possibile esclusione dell’addebito disciplinare, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legislativo[30].

L’osservanza del piano di smaltimento pone il magistrato al riparo dalla sanzione disciplinare, premiando il suo impegno e la sua sollecitudine nel rimediare al disservizio causato dai ritardi colpevolmente accumulati.

Occorre, però, in aderenza al dato normativo (“il piano di smaltimento … è stato rispettato”) che sia stato adottato il piano mirato di smaltimento secondo quanto stabilito dall’art. 37, comma 5-bis d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111/2011) e che il piano venga immediatamente ed integralmente rispettato. Infatti, la ratio della disposizione è mandare esente da sanzione il soggetto che ha “riparato” l’offesa con un comportamento di segno opposto, ossia depositando tutti i provvedimenti omessi o in ritardo in conformità alle iniziative e alle verifiche che competono in materia al capo dell’ufficio[31]. La previsione, infatti, attraverso il richiamo all’art. 37, comma 5-bis, cit., ossia del sollecito e doveroso intervento del capo dell’ufficio con l’adozione di una serie di misure organizzative che mirano a salvaguardare la complessiva funzionalità dell’ufficio, esclude che la causa di estinzione possa applicarsi ai casi in cui il magistrato abbia eliminato i ritardi in difetto di un piano di rientro ovvero abbia rispettato integralmente o nei termini stabiliti il piano di smaltimento[32].

Ciò non toglie, tuttavia, che a fronte di un piano di rientro parziale, ma comunque consistente nel suo risultato ed indicativo di apprezzabile laboriosità, il giudice disciplinare possa applicare l’esimente di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo laddove concorrano altri elementi idonei ad escludere la compromissione dell’immagine del magistrato. Del resto, nell’ambito di tale causa di esclusione della responsabilità, la Sezione disciplinare vi riconduce i casi in cui, difettando l’esistenza di un “piano di rientro” concordato, il magistrato abbia smaltito l’intero arretrato al quale si riferiscono gli addebiti, dando al contempo dimostrazione di laboriosità[33].

Peraltro, onde evitare che il ricorso al piano di smaltimento possa tramutarsi in una sorta di modus operandi, il secondo comma della norma in esame prevede che questo beneficio (ossia l’estinzione dell’illecito) possa essere riconosciuto una sola volta.

Trattandosi di una causa di estinzione dell’illecito potrà operare in tutte le fasi del procedimento disciplinare, non esclusa quella predisciplinare di competenza del Procuratore generale o del Ministro della giustizia. Non può, infatti, escludersi che al momento in cui l’organo titolare dell’azione disciplinare riceva la notizia del fatto di cui all’art. 2, comma 1, lett. q, (ritardi), il magistrato interessato abbia già esaurito il piano di rientro (si pensi al caso della relazione ispettiva che contiene la notizia del ritardo, depositata dopo un certo termine dall’ispezione poiché relativa ad ufficio di grandi dimensioni e involgente molteplici posizioni di possibili rilievi disciplinare).

Peraltro, laddove abbia preso avvio, nel corso delle indagini o nel giudizio, il cd. “ravvedimento operoso”, si è prospetta la necessità di introdurre un’apposita causa di sospensione, arricchendo il catalogo delle ipotesi previste dall’art. 15, comma 8. Tale soluzione, che ha certamente il pregio di evitare irragionevoli decisioni di condanna nei confronti dei magistrati che abbiano, nel rispetto dei termini stabiliti dal capo dell’ufficio, terminato il piano di rientro solo dopo la conclusione del procedimento disciplinare, pare comunque percorribile a norma delle disposizioni vigenti[34].

La lettera d) del secondo comma dell’art. 15 stabilisce, infatti, che il decorso dei termini delle indagini, compreso anche quello di prescrizione dell’illecito, sono sospesi laddove la richiesta di sospensione sia avanzata dal magistrato o dal suo difensore. Analogamente, per il giudizio, potrebbe richiamarsi la disciplina generale in tema di prescrizione di cui all’art. 159, comma 1, n. 3) c.p. ovvero riconducendosi l’avvio del “ravvedimento operoso” al paradigma di un sub procedimento amministrativo avente valenza pregiudiziale ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, in ossequio alla regola stabilita dall’art. 479 c.p.p.

Laddove, invece, l’azione disciplinare sia stata esercitata, la causa di estinzione potrà essere dichiarata da parte della Sezione disciplinare con ordinanza di non luogo a procedere o con sentenza per essere l’illecito estinto.

Non paiono neppure profilarsi problemi con riguardo al giudizio di cassazione, in quanto alla Corte di legittimità non sarebbe demandato un accertamento di fatto, bensì la constatazione dell’intervenuta causa di estinzione.

Peraltro, resta salva la facoltà dell’incolpato o del suo difensore, ai sensi dell’art. 15, comma 8, lett. d), del decreto legislativo, di chiedere la sospensione del procedimento al fine di acquisire l’attestazione che il piano di rientro sia stato osservato.

Infine, con riguardo all’operatività della nuova causa di estinzione dell’illecito, si pone il problema se ne sia consentita un’applicazione retroattiva ai fatti di ritardo commessi prima della sua entrata in vigore (il 21 giugno 2022) per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, non essendo ancora intervenuta pronuncia irrevocabile.

La dottrina ha dato per lo più risposta positiva, richiamando sul punto la recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 63/2019) e i principi anche di carattere convenzionale ivi richiamati, in forza della quale anche la retroattività in mitius ha fatto ingresso nello statuto garantistico della sanzione amministrativa di carattere «punitivo», natura che va riconosciuta anche al catalogo delle sanzioni del procedimento disciplinare dei magistrati, in ragione del loro contenuto afflittivo, del rilievo primario dei beni giuridici coinvolti e della particolare natura del procedimento applicativo. Non sono, infatti, ravvisabili prima facie esplicite rationes che portino ad escludere l’applicazione retroattiva di modifiche sanzionatorie più favorevoli all’incolpato[35].

Di diverso avviso, invece, si sono espresse le Sezioni unite (sentenza n. 4974 del 26/02/2025), le quali hanno rimarcato come i richiami alla giurisprudenza costituzionale e convenzionale non siano pertinenti all’illecito disciplinare del magistrato.

È stato, innanzitutto, sottolineato come il problema della estensione, anche alla luce della CEDU, del principio della retroattività della lex mitior all’ambito delle sanzioni amministrative – categoria in cui rientrano le sanzioni disciplinari – globalmente considerate, è stato esaminato dalla sentenza C. Cost. n. 193 del 2016, nella quale si è osservato “come la giurisprudenza di Strasburgo non abbia “mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche <> alla luce dell’ordinamento convenzionale”. Non esiste, quindi, alcun “vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative”.

Né tale estensione è desumibile dalla norma transitoria contenuta nel d.lgs. n. 109 del 2006, art. 32-bis, comma 2, che non prevede un sistema di regole omologo all’art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell’illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo cit., l’applicazione delle disposizioni di cui al R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18 “se più favorevoli”” (in quella fattispecie vennero esclusi i presupposti della revoca, ex art. 673 c.p.p., della condanna disciplinare pur a fronte della depenalizzazione del reato posto a base della stessa).

Si richiama, poi, l’orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 197/18) che ha già affrontato il tema della natura sostanziale dell’apparato sanzionatorio disciplinare dei magistrati, escludendone la natura penale, in ragione del fatto che si tratta di sanzioni che riguardano non la generalità dei consociati, ma una ristretta e qualificata categoria professionale, prive, peraltro, di una funzione rieducativa; e della stessa Corte EDU in materia di autonomia e indipendenza dei corpi giudiziari, là dove si è affermata la natura “civile” ovvero “disciplinare”, ma non “penale” ex artt. 6-7 CEDU, delle sanzioni previste per gli operatori legali ed in particolare per gli stessi giudici, proprio perché applicate da un organo di autogoverno, indirizzate ad una ben determinata e qualificata categoria professionale, aventi lo scopo precipuo di tutelare in primo luogo la funzione pubblica[36].

6. Gli illeciti disciplinari conseguenti a reato.

L’art. 4 del decreto disciplina gli illeciti disciplinari conseguenti al reato, individuando quattro ipotesi[37].

In particolare, costituiscono illecito disciplinare conseguente a reato i fatti per cui è intervenuta condanna: a) per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria; b) per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che i fatti presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità; c) per contravvenzione, alla pena dell’arresto, sempre che i fatti presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità, d) qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita.

Le prime tre ipotesi sono accomunate dalla condanna irrevocabile riportata dal magistrato, a cui la normativa disciplinare assimila quella di patteggiamento, con più di qualche dubbio non solo in virtù degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa riguardo agli effetti che tale forma di sentenza può assumere nel procedimento disciplinare, ma soprattutto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p. che depone per l’esclusione di tale equiparazione anche quando tale sentenza è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento[38].

La quarta, invece, alla quale si riconosce natura residuale in quanto norma di chiusura, attrae nell’alveo disciplinare qualunque condotta che ha dato luogo ad un reato, anche colposa e contravvenzionale, purché lesiva dell’immagine del magistrato[39].

Mentre nelle prime tre ipotesi è necessaria la condanna penale e dovrà aversi riguardo all’accertamento compiuto dal giudice penale, la cui sentenza ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare a norma degli artt. 20, comma 2, del decreto legislativo e 653, comma 1-bis, c.p.p., quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che il magistrato lo ha commesso, per l’ipotesi di cui alla lett. d), invece, potendo anche mancare la condanna o financo lo svolgimento di un procedimento penale che abbia accertato la sussistenza del reato, competerà al giudice disciplinare sussumere il fatto nell’alveo di una fattispecie penale che risulti idonea a ledere l’immagine del magistrato in una dimensione non solo potenziale, ma anche in concreto, considerando la particolare gravità della condotta e il suo intrinseco valore offensivo rispetto agli interessi tutelati, nonché la diffusione all’esterno della vicenda, anche quando questa sia conseguenza dello “strepitus” derivante dall’esercizio dell’azione disciplinare[40].

Inoltre, mentre nell’ipotesi di cui all’art. 4, lett. a) l’illecito disciplinare è integrato dalla mera commissione di un delitto doloso ovvero preterintenzionale, nelle successive due ipotesi di cui alle lett. b) e c), l’illecito dipende dalla particolare gravità del delitto colposo o della contravvenzione commessi.

Fermandosi alla lettera della legge, l’illecito disciplinare non sarebbe incentrato su un concreto accertamento sulle conseguenze che la condotta penale del magistrato ha sul prestigio dell’ordine giudiziario e sulla credibilità di cui egli deve godere tra i consociati e verso le altre istituzioni, ma conseguirebbe, nel primo caso, ad una mera verifica formale che l’incolpato abbia riportato una condanna irrevocabile per avere commesso un delitto doloso o preterintenzionale punito almeno con la reclusione e, nel secondo e terzo caso, ad una valutazione di gravità del fatto di reato che pare doversi condurre unicamente alla stregua dei canoni stabiliti per l’accertamento penale (con la precisazione che nell’ipotesi di cui alla lett. b) occorre avere riguardo non solo alle modalità di esecuzione del reato, ma anche alle sue conseguenze).

Un ambito di cognizione del giudice disciplinare che rischia di tradursi in una mera funzione “notarile” nel caso di cui alla lett. a), dovendo solo verificare il titolo di reato (delitto doloso o preterintenzionale) e che la legge stabilisca la pena detentiva solo o congiunta a quella pecuniaria (prescindendo, pertanto, dalla pena poi concretamente inflitta dal giudice penale) e, assai limitato nelle altre ipotesi di cui alle lett. b) e c), ove l’illecito, incentrato sui profili di offensività propri del giudizio penale, potrebbe essere privo di ricaduta sui beni giuridici che presiedono agli illeciti disciplinari di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo (peraltro, in tali casi, si prescinde anche dalla misura della pena detentiva concretamente inflitta dal giudice penale).

Un effetto, dunque, vincolante del giudicato penale, in termini assoluti riguardo al caso della responsabilità per delitto doloso o preterintenzionale, la cui pena edittale, indipendentemente dalla sanzione inflitta, contempli la reclusione; in termini relativi, invece, con riferimento ai delitti colposi o alle contravvenzioni punite con pena detentiva, richiedendosi la verifica che il giudice penale abbia inflitto la pena detentiva della reclusione o dell’arresto e si tratti di fatto di particolare gravità sulla scorta, però, di indici di disvalore propri della fattispecie penale (modalità e conseguenze).

Si sarebbe al cospetto, quindi, di una valutazione di disvalore già compiuta in astratto dal legislatore, secondo cui – e il riferimento è soprattutto all’ipotesi di cui all’art. 4, lett. a) – la commissione di un reato doloso o preterintenzionale comporta di per sé discredito per il magistrato e per l’ordine giudiziario, a prescindere financo dal ricorso a quei profili di gravità del reato che pure sono richiamati ai fini dell’integrazione delle ulteriori ipotesi relative alla condanna a pena detentiva per delitto colposo o contravvenzione (ipotesi di cui alle lettere b) e c).

Tale prospettazione non può essere condivisa prestandosi a rilievi in punto di ragionevolezza.

Anzitutto, il riferimento è operato ad un catalogo generale ed indistinto di reati, considerato che il criterio di selezione delle fattispecie è sostanzialmente affidato all’editto sanzionatorio, prescindendo del tutto dalla sanzione inflitta in concreto dal giudice penale con riguardo alle ipotesi di cui alla lett. a), ovvero dalla entità della pena con riferimento alle ipotesi di cui alle lett. b) e c).

Inoltre, finisce per configurare l’illecito disciplinare come una sorta di responsabilità del magistrato verso l’intero ordinamento giuridico, così assurgendo ad una sorta di responsabilità presunta, tanto più se si aderisce ad una interpretazione formalistica che escluda rilievo all’applicazione di sanzioni sostitutive o alternative ovvero alla sospensione condizionale.

A nulla rilevando la possibilità – ormai definitivamente ammessa dalle Sezioni unite civili – del possibile recupero dei profili “tipici” di offensività dell’illecito disciplinare mediante l’applicazione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo che, come noto, presuppone l’assenza di ricadute sul prestigio dell’ordine giudiziario e sulla credibilità che deve godere il magistrato all’interno e all’esterno dell’ufficio, consentendo così l’ingresso, a fini valutativi, anche ad elementi di tipo soggettivo inerenti alla persona dell’incolpato[41].

Si tratta, pur sempre, di un giudizio che verrebbe, di regola, svolto a seguito dell’esercizio dell’azione disciplinare e, dunque dell’apertura del relativo procedimento, i cui effetti di stigmatizzazione a carico del magistrato sono diffusamente noti soprattutto per le disposizioni di carattere ordinamentale che conseguono alla mera assunzione della qualità di incolpato[42].

Né la rigidità del sistema è bilanciata dalla previsione residuale di cui alla lett. d) dell’art. 4 che, come accennato, fa riferimento a qualunque fatto costituente reato purché idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita. Nessuna limitazione alla sussistenza dell’illecito è, dunque, data dall’esito e nemmeno dall’esistenza di un eventuale procedimento penale instaurato per il reato contestato[43].

Ancora, mentre per l’integrazione dell’illecito disciplinare di cui alla lettera b) e c) si fa riferimento al requisito della gravità (rispettivamente riferito alle modalità e conseguenze della condotta ovvero alle modalità di esecuzione), in quello di cui alla lettera d) si richiede l’idoneità del fatto a ledere «l’immagine del magistrato». Si tratta di un requisito rispetto al quale possono muoversi censure di indeterminatezza, riproponendosi – quanto meno – l’antico dilemma tra la necessità di preservare il “prestigio” in senso formale o in senso sostanziale dell’ordine giudiziario, dato che non si capisce se la previsione in oggetto faccia riferimento all’esigenza di mantenere «the public confidence» (per utilizzare le parole della Corte europea dei diritti dell’uomo) nella funzione giudiziaria, mediante interventi volti a tutelare l’indipendenza e quindi l’imparzialità dell’azione svolta dai membri della magistratura, oppure, come si potrebbe desumere dall’utilizzo dell’espressione anche comportamenti ed opinioni che non risultino in sintonia con una concezione, ormai datata, di “decoro” meramente formale dell’ordine giudiziario.

Nonostante i meritevoli adattamenti della giurisprudenza disciplinare che ha ricondotto il parametro dell’immagine alla violazione dei doveri del magistrato sanciti dall’art. 1 del decreto legislativo e, soprattutto, a quelli della correttezza e dell’equilibrio, resta comunque una previsione che, seppur legata ad un elemento di antigiuridicità speciale (la lesione dell’immagine del magistrato intesa come ricaduta interna ed esterna del prestigio che questi dove godere nell’esercizio delle funzioni), fa riferimento ad un catalogo di fattispecie illimitato, le quali sono idonee ad assumere valenza di notizia disciplinare anche se prive di disvalore penale per ragioni di carattere sostanziale o processuale (si pensi all’estinzione del reato per remissione della querela o a seguito di condotte riparatorie o per messa alla prova), riproponendosi il tema, in precedenza accennato, dell’ambito del disvalore deontologico della condotta del magistrato soprattutto allorché abbia agito uti privatorum e si tratti di vicende personali o private confinate in tale ristretta cerchia.

Per non sottacere anche dei possibili rischi di “eccedenze ermeneutiche” al fine di colmare i difetti di tassatività della fattispecie, con ricadute anche sul piano della necessaria “prevedibilità” del rimprovero disciplinare.

Con l’ulteriore rilievo che l’indifferenza, ai fini dell’integrazione dell’illecito, dell’eventuale decorso dei termini di prescrizione del reato non esclude che si possa procedere nei confronti del magistrato per fatti datati, ma comunque riconducibili nell’alveo disciplinare in virtù del diverso e lungo termine di “prescrizione” (rectius di decadenza) stabilito per l’illecito disciplinare dall’art. 15, comma 1-bis, d.lgs. n. 109/2006, a mente del quale “non può comunque essere promossa l’azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto”.

Del resto, non va dimenticato che proprio l’ipotesi di cui all’art. 4, lett. d) è quella che comunemente consegue all’apertura di un procedimento penale nei confronti del magistrato. Invero, posto che per l’integrazione dell’illecito di cui alle prime tre ipotesi è necessario, quale elemento di fattispecie, che sia intervenuta la condanna – tanto che correttamente la dottrina ne evidenzia la ontologica diversità –, allorché i Titolari dell’azione disciplinare abbiano notizia dell’apertura di un procedimento penale nei confronti del magistrato, la relativa notizia disciplinare non potrà che essere costituita dall’ipotesi di cui all’art. 4, lett. d) (come peraltro avvenuto nel caso da cui è originata la questione di costituzionalità), salvo poi rimodulare la contestazione laddove, a seguito della sospensione per pregiudizialità del procedimento disciplinare a norma dell’art. 15, comma 8, intervenga la condanna del magistrato in relazione a fattispecie o a pena che consenta di sussumere il fatto nelle più diverse e gravi ipotesi di cui alle lett. a), b) ovvero c) dell’art. 4[44].

A fronte di un quadro normativo dettato da paventata rigidità, decisivo è l’indirizzo della Corte di legittimità che, facendo leva sull’autonomia del procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati ex art. 20 del decreto legislativo, ha ricostruito le fattispecie in termini di necessaria offensività, alla stregua di un’oggettività giuridica che non va unicamente valutata sul piano degli interessi sottesi alla fattispecie penale – che potranno pure assumere rilievo (si pensi alla condanna del magistrato per un reato contro la p.a. o l’amministrazione della giustizia), ma avendo riguardo alle ricadute che le condotte di reato hanno sul prestigio e decoro della funzione giudiziaria e dell’immagine del magistrato.

Si è, infatti, affermato che il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi sia i presupposti delle rispettive responsabilità sia i beni giuridici protetti, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest’ultimo. Cosicché, «se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare». Si tratta di un orientamento volto a ricondurre nell’alveo dell’oggettività giuridica disciplinare le valutazioni in termini di gravità dei fatti che gli illeciti di cui alle lett. b) e c) richiedono e offre anche una lettura costituzionalmente orientata riguardo all’ipotesi di cui alla lett. a) caratterizzata, per come detto, da una patente rigidità applicativa [45].

Infine, una notazione. Si afferma che gli illeciti disciplinari conseguenti a reato costituiscono una categoria autonoma rispetto alle altre ipotesi di illeciti funzionali ed extra-funzionali disciplinate rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo, in quanto differente ne è l’oggettività giuridica che si caratterizza per una maggiore gravità ed integra la compromissione di beni giuridici diversi rispetto agli altri, relativi all’osservanza dei doveri professionali su cui si fondano le altre due categorie. Pertanto, la giurisprudenza disciplinare è costantemente orientata ad ammetterne il concorso formale[46]. Tuttavia, se, per come osservato in precedenza, ai fini dell’esclusione delle dirette ricadute che la condanna penale dovrebbe svolgere sull’illecito disciplinare rileva l’autonomia dell’oggettività giuridica degli illeciti di cui all’art. 4, non incentrata solo sul profilo della gravità del reato, allora non potrà escludersi un concorso apparente di norme laddove la violazione dell’illecito funzionale o extra-funzionale che ha dato luogo al reato accentro su di sé l’intero disvalore disciplinare del fatto.

7. Le sanzioni

La seconda sezione del decreto legislativo – per come modificata anche dalle previsioni della l. n. 71 del 2022 – fissa l’apparato sanzionatorio della responsabilità disciplinare, prevedendo varie tipologie di sanzioni che vengono adattate alle singole fattispecie disciplinari descritte in precedenza in considerazione del disvalore del fatto e della rilevanza del bene giuridico tutelato (art. 12)[47].

La legge ha introdotto l’applicazione del criterio tale crimen talis poena, come conseguenza doverosa della tipizzazione degli illeciti.

Le sanzioni sono: a) l’ammonimento, che è un richiamo all’osservanza dei doveri del magistrato; b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo; c) la perdita dell’anzianità, che non può essere inferiore a due mesi e non superiore a due anni; d) l’incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, che non può essere inferiore a sei mesi e non superiore a due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Applicata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l’ufficio ove le svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare; e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni (come precisa l’art. 5) che consiste nell’allontanamento dalla funzioni con la sospensione dello stipendio ed il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura[48]; f) la rimozione, che determina la cessazione del rapporto di servizio e che, a differenza delle altre sanzioni disciplinari che vengono recepite in un decreto del Ministro della giustizia, viene attuata mediante un decreto del Presidente della Repubblica.

Ove non diversamente stabilito, la Sezione disciplinare è libera di scegliere, tra tutte queste sanzioni, quella più adeguata alla gravità dell’illecito di cui il magistrato sia ritenuto responsabile. Tale principio, però, incontra un limite nell’art. 12 del decreto legislativo che prevede una serie di stringenti regole che limitano la discrezionalità della Sezione disciplinare nella selezione delle sanzioni, imponendo l’adozione di una sanzione minima (“si applica una sanzione non inferiore a..”), di gravità progressiva, nelle ipotesi di illecito previste nei commi da 1 a 4, e con forbice ampia verso l’alto, posto che la sanzione minima dell’ammonimento è applicabile soltanto agli illeciti per i quali non è indicata una sanzione superiore, mentre per la gran parte degli altri illeciti il Giudice disciplinare potrà infliggere anche la più grave della rimozione.

Non si prevede, poi, il rilievo, ai fini sanzionatori, di elementi circostanziali che consentano al Giudice disciplinare di infliggere una sanzione meno grave di quella “minima” stabilita per il tipo di illecito.

In merito all’applicazione della sanzione disciplinare la scelta «va effettuata, da parte della Sezione disciplinare del CSM, non già in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, ed implica un vero e proprio giudizio di proporzionalità tra il fatto addebitato e la sanzione che deve essere erogata: a tal fine devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatto in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l’intensità dell’elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l’hanno ispirato e, infine, la personalità dell’incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari»[49]

Secondo un principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la valutazione della gravità della infrazione disciplinare commessa dall’incolpato – anche in ordine al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell’istituzione – e la determinazione della sanzione adeguata rientrano tra gli apprezzamenti di merito affidati alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura e l’adeguatezza della sanzione irrogata non può costituire oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (per tutte, Cass. S.U., n. 19637 del 2019; n. 20344 del 2018) e se è sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. S.U., n. 2323 del 2020).

La scelta della sanzione va effettuata secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza e va operata con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto. Dunque, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l’intensità dell’elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l’hanno ispirato, la personalità dell’incolpato, in relazione anche alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari unitamente ai motivi che l’hanno ispirato, agli eventuali precedenti disciplinari, ed alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell’istituzione[50]. I criteri da applicare nella graduazione della sanzione sono, «in sostanza» quelli «di cui all’art. 133 c.p., che detta parametri oggettivi di apprezzamento della gravità dell’illecito: tenuto conto di ogni modalità dell’azione, del danno o pericolo cagionato, dell’intensità del dolo o del grado della colpa» e, «con riferimento all’illecito disciplinare del magistrato, dovranno valutarsi i fatti, l’elemento psicologico, i motivi, la personalità dell’incolpato nel suo complesso»[51].

In caso di concorso di illeciti troverà applicazione il criterio regolatore di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo, a mente del quale quando per il concorso di più illeciti disciplinari si debbono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l’infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell’uno e nell’altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile»[52]. Le ipotesi descritte non distinguono tra concorso materiale o formale degli illeciti, ma tra concorso di illeciti eterogenei quanto alla sanzione, concretamente ritenuta applicabile, e concorso di illeciti omogenei quanto alla sanzione edittale.

Vi è poi la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio del magistrato (ad altra sede o ad altro ufficio) che il giudice disciplinare può adottare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 – anche quando ricorre una delle violazione previste dall’art. 2, comma 1, lett. a) (in relazione alle quali prima dell’intervento di Corte cost. n. 170/2015 era previsto l’obbligo per il giudice di disporre il trasferimento d’ufficio del magistrato) – nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento o dalla rimozione, quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio del magistrato appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia (si pensi alla violazione ripetuta del dovere di astensione, oppure al grave ritardo nel compimento di atti relativi all’esercizio delle funzioni, al ripetuto rifiuto di partecipare alla camera di consiglio)[53].

L’applicazione della sanzione non è subordinata alla condizione che l’illecito disciplinare sia stato commesso nell’esercizio delle funzioni di magistrato «perché anche il solo abuso della qualità di magistrato può comportare un contrasto tra la permanenza nella sede e il buon andamento dell’amministrazione della giustizia»[54].

Il trasferimento, invece, è sempre disposto allorquando la Sezione disciplinare infligge la sanzione della sospensione dalle funzioni[55]. Le misure possono entrambe essere applicate, senza escluderne il cumulo, poiché la “ratio” della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all’art. 97 cost. ed all’intero titolo IV della costituzione[56].

Va poi ricordato – pur trattandosi di profili che debbono trovare spazio in un differente lavoro di approfondimento – che le decisioni adottate dalla Sezione disciplinare incidono negativamente in molti aspetti relativi alla vita professionale ed alla progressione in carriera dei magistrati, assumendo rilievo sulle valutazioni di professionalità, sull’accesso agli incarichi direttivi e semidirettivi e sull’assunzione di incarichi di vario genere da parte dei magistrati.

Il T.U. sulla dirigenza prevede, infatti, che le decisioni adottate dalla Sezione disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione e che le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell’ufficio direttivo in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell’anzianità oppure nell’ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio[57].

Di tali condanne si tiene conto, poi, ai fini del procedimento di conferma negli incarichi direttivi o semi-direttivi.

A norma dell’art. 3, comma 1, lett. i), n. 4 della l. n. 71 del 2022, i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successiva all’accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio[58].

Le condanne disciplinari possono poi rilevare in determinati casi ai fini della valutazione del parametro del merito ovvero assumere valenza più o meno ostativa nell’ambito dei c.d. trasferimenti orizzontali, nonché precludono la possibilità di ricoprire determinati incarichi (ad es. di componente della Commissione per il concorso in magistratura).

Ma anche la stessa pendenza del procedimento disciplinare può avere ricadute negative nella sfera giuridica del magistrato: può determinare la sospensione della procedura di conferma nell’ufficio direttivo o semidirettivo, laddove la valutazione dipenda esclusivamente dall’accertamento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare; qualora il Procuratore generale all’esito delle indagini abbia avanzato la richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale (che segna il passaggio dalla fase delle indagini a quella dibattimentale), il CSM provvede negativamente sulle richiesta di autorizzazione al conferimento di incarichi extra-giudiziari, quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell’incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell’ordine giudiziario; la pendenza del procedimento disciplinare preclude l’assunzione dell’incarico di componente della commissione esaminatrice per il concorso in magistratura (lett. k, delibera CSM del 22/03/2023) o di componente di commissioni per l’accesso a posti pubblici, nonché è ostativa alla partecipazione della commissione di controllo sull’andamento delle prove concorsuali. Impone poi un’attenta verifica dell’assenza di ricaduta dei fatti oggetto di contestazione nell’ambito delle procedure per l’assegnazione di incarichi consiliari (ad es. di magistrato addetto alla segreteria generale).

8. La “prescrizione” dell’illecito disciplinare

L’art. 15, comma 1-bis, del decreto legislativo prevede che «non può comunque essere promossa l’azione disciplinare quando sono decorsi dieci anni dal fatto». Con tale disposizione si è colmata una lacuna originaria del decreto legislativo che, pur introducendo diverse ipotesi di decadenza in relazione all’esercizio dell’azione, all’inizio e alla conclusione del procedimento disciplinare, aveva omesso di prevedere l’estinzione allorché fosse decorso un congruo termine dal fatto, inteso quale accadimento storico e non quale momento di ricezione della notizia disciplinare da parte dei rispettivi titolari. 

Benché comunemente la disposizione sia ricondotta alla “prescrizione” dell’illecito, il termine sembra piuttosto riferibile all’istituto della decadenza, in considerazione della sua “rigidità”, essendo suscettibile solo di sospensione per quanto espressamente previsto dal comma 8 e non dipendendo – a differenza dei termini di prescrizione che sono “mobili” – dalla durata delle fasi del procedimento[59].

In tal senso depone la giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla “perenzione” dell’azione, termine che indica l’esaurirsi del relativo potere di esercizio, che trova applicazione anche nel caso in cui, in sentenza, la condotta originariamente contestata sia stata riqualificata in un illecito diverso rispetto a quello ritenuto nel capo d’incolpazione[60].

Inoltre, il termine è riferito al compimento di attività (l’esercizio dell’azione disciplinare) ed è sanzionato non con l’espressa estinzione dell’illecito, ma con quella della decadenza dal promovimento dell’azione.

Si tratta, pertanto, di una previsione di chiusura che si aggiunge alle diverse ipotesi di decadenza che si possono verificare nel corso delle relative fasi del procedimento e di cui si è fatto in precedenza cenno.

La ratio è analoga alle ipotesi di decadenza (si pensi al termine annuale dalla notizia del fatto per la promozione dell’azione disciplinare) e va ravvisata nell’esigenza di garantire sia la difesa del magistrato sia i principi di autonomia e di indipendenza[61].

Certo, l’incidenza dello scorrere del tempo sulle vicende giudiziarie e sull’interesse della collettività al loro accertamento viene comunque assicurato dalla previsione in esame.

Secondo parte della dottrina il decorso del termine decennale, al pari di quello annuale, determina l’impromovibilità dell’azione disciplinare e non l’estinzione del procedimento, sebbene l’art. 15, comma 7, riferisca genericamente l’estinzione all’inosservanza dei termini previsti dallo stesso art. 15, tra cui sono indicati anche quello biennale per le richieste conclusive del Procuratore generale e per la decisione della Sezione disciplinare e di un anno in caso di annullamento con rinvio («se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l’incolpato vi consenta»).

Si argomenta, infatti, che la dichiarazione di estinzione suppone che l’azione sia stata legittimamente promossa mentre, se l’azione è stata promossa per errore, la Sezione disciplinare deve accettare che l’azione non poteva essere promossa[62]. Con la conseguenza che la ricorrenza di un’ipotesi preclusiva all’esercizio dell’azione e non di estinzione del procedimento comporta che per la declaratoria della prima non è necessario il consenso dell’incolpato che invece occorre per il caso di estinzione del procedimento[63].

La soluzione pare corretta per due ordini di ragioni: la lettera della legge attribuisce al consenso dell’incolpato l’estinzione del procedimento e, dunque, richiede che vi sia stato l’esercizio dell’azione disciplinare, ipotesi che non ricorrono in quelle sopra menzionate; inoltre, laddove il Procuratore generale, a seguito dello svolgimento delle sommarie indagini, accertasse che siano trascorsi dieci anni dalla commissione del fatto ovvero che è ormai trascorso un anno dalla notizia del fatto, adotterà un provvedimento di archiviazione, per sua natura sottratto al contraddittorio con l’interessato e, dunque, ad un’ipotesi di interlocuzione con un soggetto che formalmente non ha assunto alcuna veste di incolpato.


[1] Per un approfondito degli illeciti disciplinari dei magistrati, può rinviarsi ai volumi indicati sub nota 1 del cap. 1, nonché ai contributi resi da diversi Autori relativamente a ciascuna delle ipotesi disciplinarmente rilevanti previste dal decreto legislativo nell’ambito del Codice disciplinare dei magistrati (d’ora innanzi CDM), F. Gigliotti (a cura di), Milano 2024. Per un primo esame delle modifiche apportate in materia dalla legge n. 71 del 2022, v. S. Perelli, L’impatto della riforma Cartabia, cit., p. 1 ss. Tra gli altri contributi, A. Lo Calzo, Illeciti e sanzioni disciplinari del magistrato tra automatismi legislativi e recenti interventi della Corte costituzionale, in Consulta online, 23 dicembre 2019. Per un sistematico e ragionato richiamo degli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti in materia, v. G. Grasso, A. Iacoboni e U. Giacomelli, Rassegna della giurisprudenza delle S.U. sulla responsabilità disciplinare del magistrato, SSM,6/04/2022, P20101; M. Dall’Olio, Altra casistica della giurisprudenza della Sezione disciplinare del CSM, SSM, 22/03/2022, P20101.

[2] Sul tema, v. M. Maddalena, Doveri del magistrato, in CDM, pp. 440-470.

[3] Sulla disposizione in esame, v. G. Campanelli, Doveri del magistrato, in CDM, pp. 428-437.

[4] L’art. 2, comma 1, lett. a) conferisce rilevanza disciplinare alle condotte violative dei doveri ivi elencati «fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) ed m)», per le quali è escluso il concorso formale.

[5] F. Biondi, I comportamenti del magistrato tra etica, professionalità e disciplina, SSM, 22/03/2022, P21099; G. Luccioli, Ordinamento giudiziario, etica del magistrato e deontologia, SSM, 11/10/2021, P21078; G. Campanelli, La questione dell’etica giudiziaria tra l’allargamento delle fonti di cognizione e le risposte dell’ordinamento, SSM, 26/03/2022, P21009; N. Rossi, Etica, professionalità e disciplina della magistratura, SSM, 26/03/2022, P21009; S.G. Guizzi, I profili deontologici, SSM, 10/02/2021, TG21002; L. Salvato, Due interrogativi sulla relazione tra etica, deontologia professionale e responsabilità disciplinare dei magistrati, ordinari, SSM, 27/01/2021, TG21002; M. Dell’Olio, L’incerto confine tra etica e disciplinare, SSM, 6/05/2022, P21040; U. Giacomelli L’etica del magistrato, SSM, 22/04/2022, P21040; G. Grasso, Gli organi consultivi sull’etica giudiziaria: le esperienze di Francia e Spagna, SSM, 22/04/2022, P21040.

[6] G. Campanelli, Il magistrato parlamentare: la rilevanza disciplinare dei suoi comportamenti alla luce del d.lgs. 109/2006 tra scelte legislative e problemi aperti. (LIBER AMICORUM per PASQUALE COSTANZO), in Consulta, 2020.

[7] Si punisce disciplinarmente, con sanzione non inferiore alla censura, l’omessa collaborazione del magistrato nell’attuazione del piano mirato di smaltimento dei ritardi, nonché la reiterazione, all’esito dell’adozione di tali misure, delle condotte che le hanno determinate se attribuibili al magistrato.  

[8] F. Bartolini, La riservatezza del Pubblico ministero come dovere assoluto, in Dir. pen. proc., 2021, 7, p. 947 ss.

[9] Si tratta della violazione delle disposizioni che regolano i rapporti del Procuratore della Repubblica con gli organi di informazione e stabiliscono il divieto dei magistrati del pubblico ministero di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie circa l’attività giudiziaria dell’ufficio. Sul tema, v. A. Spataro, Il dovere di riservatezza nell’attività giudiziaria, SSM, 26/01/2021, P21003; G. Pignatone, Comunicazione della Procura della Repubblica: una garanzia anche per l’imputato, SSM, 6/12/2019, P19025; sulla possibile “concorrenza” con altre ipotesi disciplinari, vedi: L. Salvato, Profili della presunzione di innocenza e delle modalità di comunicazione nel d.lgs. n. 188 del 2021, in Giust. insieme, 1° aprile 2022; G. Canzio, Un’efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico, SSM, 24/09/2020, DI20002.  

[10] La precedente formulazione “fuori dei casi consentiti dalla legge” è stata sostituita da quella “in assenza dei presupposti previsti dalla legge” al fine di rendere più stringente la disposizione anche laddove l’ipotesi di reato rientri nella cornice edittale che consente la misura, ma ne manchino le condizioni applicative. In tal caso, sempre a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 71 del 2022 (art. 11, comma 1, lett. e, n. 3), qualora alla condotta disciplinare abbia fatto seguito il riconoscimento dell’ingiusta detenzione, la sanzione da applicare non può essere inferiore alla sospensione delle funzioni. Va anche ricordato che l’emissione di un provvedimento cautelare personale (o reale) fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione costituisce ipotesi di responsabilità civile del magistrato, configurando un’ipotesi di colpa grave ai sensi dell’art. 2, comma 3, l. n. 117 del 1988. Per un esame approfondito sul tema, v. P. D’Ovidio, La responsabilità civile del magistrato, in AA.VV. Il magistrato e le sue quattro responsabilità, Milano, 2016, pp. 1-192.

[11] Così, A. Cisterna, Nel “mirino” condotte non in linea con gli obiettivi fissati dai vertici – Gli illeciti disciplinari organizzativi, in D. Carcano (a cura di), Ordinamento giudiziario: organizzazione e profili processuali, Milano, 2009, p. 446, il quale ritiene che, probabilmente, si sia inteso privilegiare la componente “colposa” dell’illecito ex lettera g), invero scarsamente compatibile con la direzione del dolo di cui alla lettera a), e fare applicazione del criterio di specialità.   

[12] Sullo specifico argomento v. F. Dal Canto, Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni, in CDM, pp. 831-838.

[13] La riconducibilità nell’alveo dell’illecito anche dell’ipotesi in cui l’ottenimento dei prestiti o delle agevolazioni sia volto a soddisfare l’interesse o avvenga in favore di soggetto diversi dal magistrato (ad es. familiari, parenti, ecc.) ha determinato un ampliamento della condotta disciplinarmente rilevante, così superandosi l’interpretazione restrittiva della disposizione che esigeva che il magistrato avesse direttamente o indirettamente ottenuto i prestiti o le agevolazioni; Cass., S.U., n. 32111 del 9 novembre 2019, in CED n. n. 656171.

[14] N. Piacente, L’immagine di indipendenza e imparzialità del magistrato nei rapporti con la politica e la P.A., SSM, 6/09/2022, P21040.

[15] Sui rapporti tra la disposizione di nuovo conio con l’illecito funzionale di cui all’art. 2, lett. d), e con quello extra-funzionale di cui all’art. 3, lett. d, del decreto legislativo, v. S. Perelli, L’impatto della riforma Cartabia sul procedimento disciplinare, cit., 8-10. Sul tema, v. G. Verde, Vicenda Palamara e ripercussioni sulla magistratura, SSM, 6/02/23, P22067; L. D’Ancona, Nuove ipotesi di illecito disciplinare, in Questione giustizia, (online), 27 luglio 2020.

[16] La nuova ipotesi configura un illecito di tipo proprio, che può essere commesso esclusivamente dai componenti provenienti dalla magistratura togata; resta quindi scoperta e non sanzionabile col procedimento disciplinare dei magistrati, eguale condotta tenuta dai componenti laici del CSM.

[17] L’istituto della scarsa rilevanza o irrilevanza del fatto nasce nel processo minorile con l’art.  27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e si è diffuso in altri settori, così con l’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 ha fatto ingresso nella giurisdizione penale di pace e, poi, con l’art. 131-bis nel Codice penale.

[18] Sul tema e sui parametri in forza dei quali deve riconoscersi la scarsa rilevanza del fatto, vedi: C. Castelli, Condotta disciplinarmente irrilevante, in CDM, pp. 961-979, nonché la bibliografia ivi indicata.

[19] S. Beltrani, Come (ri)cambia l’illecito disciplinare, in Dir. e giust., 2006, n. 41, p. 88. E’ stato, così ritenuto disciplinarmente irrilevante l’aver svolto un incarico extra-giudiziario senza chiedere la prescritta autorizzazione, poiché l’attività era stata compiuta presso una importante e nota Università, aveva avuto ad oggetto attività didattica in materie giuridiche, era stata assolutamente breve, per essersi esaurita in quattro giorni, e non aveva dato luogo ad alcun compenso ed era stato lo stesso magistrato ha comunicare la notizia al CSM, dimostrando così di ignorare che le disposizioni para-normative gli imponevano di richiedere preventivamente l’autorizzazione. Parimenti, il comportamento di un magistrato, che aveva omesso di reiterare la comunicazione relativa all’esistenza di una situazione di incompatibilità con il proprio figlio, esercente la professione legale nel medesimo distretto presso il quale l’incolpato aveva assunto un incarico semidirettivo, sulla base della duplice circostanza della prossimità temporale tra la dichiarazione di incompatibilità in precedenza inviata dal magistrato e l’assunzione del predetto incarico semidirettivo, nonché della sporadicità, nel periodo in contestazione, dell’esercizio dell’attività professionale da parte del familiare.

[20] S.U., n. 25091 del 2010; n. 18987 del 2017; n. 24672 del 2018; n. 49 del 2025.

[21] S.U., n. 49 del 2025; in senso conforme, n. 31058 del 2019 e n. 20042 del 2021.

[22] Ex plurimis, S.U., n. 22577 del 2019; n. 6327 del 2012; si vedano inoltre, con particolare riferimento all’illecito di cui all’art. 2 lett. q) del d. lgs. n. 109 del 2006, S.U., n. 7194 del 2011; Sez. disc., n. 60 del 2023.

[23] Per l’individuazione di un “decalogo” delle ipotesi disciplinarmente irrilevanti, v. C. Castelli, Un bilancio del sistema disciplinare a dieci anni dalla riforma, in Questione giustizia, (online), 4/2017. Così, a fronte della contestazione di comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti col magistrato nell’ufficio giudiziario, è stata ritenuta di scarsa rilevanza la condotta di accesso all’ufficio da parte di magistrato non dotato di green pass in ragione dell’assenza di contagio dell’incolpato e del pericolo di diffusione del virus (S.U., n. 6 del 2025).

[24] Cass., S.U., n. 13911 del 5 giugno 2017, in CED n. 644554.

[25] Cass., S.U., n. n. 25091 del 13 dicembre 2010, in CED n. 615495; Cass., S.U., n. 7194 del 30 marzo 2011, in CED n. 617113 (a proposito di ritardi) e Cass., S.U., n. 6327 del 23 aprile 2012, in CED n. 622237 (in tema di grave scorrettezza).

[26] Cass., S.U., n. 6468 del 31 marzo 2015, in CED n. 634767.

[27] Così S. Di Amato, cit., p. 44.

[28] Cass., S.U., n. 29914 del 13 dicembre 2017, in CED n. 646130 – 01 e Cass., S.U. n. 1163 del 16 gennaio 2023, in CED n. 666633 – 01.

[29] In dottrina, G. Ariolli, Note sul procedimento disciplinare dei magistrati, in Diritto, giust. e cost., 5 settembre 2023; P. Morosini, in AA.VV., Estinzione dell’illecito, in Codice disciplinare magistrati, F. Gigliotti (a cura di), Milano, pp. 977-979.

[30] Sez. disc., n. 24 dell’8 marzo 2022; Sez. disc., ord., n. 128 del 22 ottobre 2021; Sez. disc., n. 24 del 18 dicembre 2020, dep. 2021.

[31] Sez. disc., n. 32 del 2025. Conforme, Sez. disc., n. 10 del 2023.

[32] Sez. disc., n. 32 del 2025, secondo cui: «In tema di illecito disciplinare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. q), deve escludersi l’applicabilità dell’art. 3ter d.lgs. 109 del 2006 qualora i capi di incolpazione prendano in considerazione anche numerosi ritardi nei depositi in anni precedenti all’adozione del piano di smaltimento e se il piano di rientro non venga immediatamente e integralmente rispettato. Infatti, la ratio della disposizione è mandare esente da sanzione il soggetto che ha “riparato” l’offesa con un comportamento di segno opposto, ossia depositando tutti i provvedimenti omessi o in ritardo».

[33] Sez. disc., ord. n. 10 del 2023.

[34] Così, P. Morosini, Estinzione dell’illecito, in CDM, p. 978.

[35] Corte cost. n. 63/2019, con nota ex multis di M. Scoletta, Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte costituzionale, in DPC, 2.4.2019; Corte cost., n. 193/2016, con nota di P. Provenzano, Sanzioni amministrative e retroattività in mitior: un timido passo in avanti, in DPC – Riv. Trim., 2016, n. 3, 270 ss.; F. Viganò, Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative, in RIDPP, 2020, n. 4.  Sul tema è utile anche richiamare la previsione di cui all’art.  3, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, che in tema di successioni di leggi nell’ambito della disciplina che concerne la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, stabilisce l’applicazione delle disposizioni più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile. 

[36] V. Reczkowicz c/ Polonia, 22 luglio 2021, con ulteriori richiami: Philis c/ Grecia, 27 giugno 1997, p. 45; Vilho Eskelinen e altri c/ Finlandia n. 63235/00; Baka c/ Ungheria n. 20261/12, p.p. 104- 105, 23 giugno 2016; Polyakh e altri c/ Ucraina, n. 58812/15, 17 ottobre 2019; Malek c/ Austria, n. 60553/00, p. 39, 12 giugno 2003; Helmut Blum c/ Austria, n. 33060/10, p. 60, 5 aprile 2016.

[37] Sul tema, v. S. Di Amato, cit., 375-381, anche con riguardo al rapporto tra il procedimento disciplinare e altri procedimenti (593-606). Sulle ipotesi di responsabilità penale del magistrato con dirette ricadute nell’alveo di quella disciplinare, v. D. Tornesi, in AA.VV., Il magistrato e le sue quattro responsabilità, Milano, 2016, p. 461 e ss.

[38] Con la modifica dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. (introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 150/2022), si è voluta, quindi, sancire l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale quando il fatto storico oggetto della sentenza di applicazione pena possa avere una qualche rilevanza in quelle sedi, con la conseguenza che «in caso di sentenza di applicazione della pena successiva all’entrata in vigore della modifica legislativa (il 30.12.2022), l’azione disciplinare esercitata in base alle lettere a), b) e c) non potrà avvalersi, a fini di prova, della sentenza di patteggiamento, dovendosi procedere in sede disciplinare ad autonomo accertamento dei fatti contestati» e, dunque, nell’ambito del diverso procedimento riconducibile all’ipotesi di cui alla lett. d). Sul tema, R. Sanlorenzo, Illeciti disciplinari conseguenti a reato, in CDM, p. 986-987. Nel senso che, in caso di patteggiamento, i fatti devono formare oggetto di autonoma valutazione in sede disciplinare, non potendo la sentenza essere l’unico presupposto per l’applicazione del provvedimento sanzionatorio, v. Cons. Stato, sez. IV, 23 maggio 2001, n. 2853.  

[39] Sul tema, P. Fimiani-M. Fresa, Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, Torino, 2013. Sulla fattispecie di cui all’art. 4, lett. d), con particolare riguardo ai rapporti con le altre ipotesi disciplinari conseguenti a reato e per la relativa casistica, v. A. Patrono, Illeciti disciplinari conseguenti a reato, in CDM, pp. 989-996. Con riferimento alle vicende “private” del magistrato che siano sfociate in un procedimento penale poi conclusosi con la remissione della querela, la giurisprudenza ne esclude il rilievo disciplinare allorché non siano uscite dalla stretta cerchia delle persone interessate e non vi siano state ricadute sulla credibilità professionale del magistrato nell’ambiente in cui esercita la propria attività. 

[40] S.U., n. 34992 del 2022.

[41] Cass., S.U., 31 luglio 2017, n. 18987, Rv. 645132 – 01; Sez. disc., n. 186 dell’8 febbraio 2022 («la condanna penale del magistrato, per delitto non colposo, a pena (non sospesa) superiore ad un anno non impedisce al giudice disciplinare di valutare la sussistenza della scarsa rilevanza del fatto laddove le circostanze del caso concreto consentano di affermare che la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria, nonostante la condanna, non siano state sostanzialmente compromesse»); Sez. disc., ord. n. 87 del 18 luglio 2019.

[42] Sebbene non possa escludersi la possibilità del Procuratore generale di procedere, ai sensi dell’art. 15, comma 5-bis, all’archiviazione allorché ricorra l’ipotesi della scarsa rilevanza di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo, allorché ci si trovi dinanzi ad illeciti disciplinari conseguenti a reati dolosi ovvero in relazione ai quali sono state inflitte pene non lievi, è verosimile che si procederà all’apertura del procedimento disciplinare, anche in ragione dell’esigenza di consentire all’incolpato di poter esercitare le prerogative difensive sancite dal codice di rito.

[43] Sul tema, v. A. Patrono, Illeciti disciplinari conseguenti a reato, in CDM, pp. 989-996.

[44] Si è, infatti, affermato che, nel caso in cui per un fatto reato contestato con riferimento all’art. 4, lett. d), il procedimento disciplinare sia sospeso per la pregiudizialità penale ed intervenga condanna in sede penale, il passaggio dalla fattispecie di cui alla lett. d) ad altra prevista dalle prime tre lettere, impone una nuova espressa contestazione, ai sensi dell’art. 518 c.p.p., sia per il fatto diverso rappresentato dalla condanna o dall’applicazione della pena, sia per la diversità dei concorrenti requisiti, sia infine per la possibile diversità della sanzione minima: S. Di Amato, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2013, p. 376. Sulle interrelazioni tra i diversi illeciti disciplinari conseguenti a reato e sui problemi procedurali conseguenti, v. A. Patrono, in CDM, p. 990-994.

[45] S.U., n. 20385 del 2021; n. 23778/10; n. 14344/15.

[46] S.U. n. n. 31016 del 2024; n. 1719 del 2020.

44 Sulle sanzioni, v. F. Gigliotti, Sanzioni, in CDM, pp. 997-1029. Sul rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni disciplinari, v. C. Nannola, Regime disciplinare e tutela dei diritti, SSM, 4/04/2022, TM 22006.

[48] La sanzione ha effetto dal momento del passaggio in giudicato della sentenza disciplinare. Il magistrato sospeso può continuare a redigere e depositare le sentenze relative a cause già introitate (CSM risposta a quesito del 25/01/2012).

[49] Cass., S.U., n. 23778 del 24 novembre 2010, in CED n. 614953; Cass., S.U., n. 11137 del 4 luglio 2012, in CED n. 623233.

[50] Ex multis, v. S.U., n. 9716 del 2024; n. 28263 e n. 8034 del 2023; n. 11457 del 2022.

[51] Così testualmente S.U., n. 31016 del 4 dicembre 2024. Conforme, S.U., n. 18302 del 2020.

[52] Diffusamente sullo specifico tema, F. Gigliotti, Sanzioni, in CDM, p.  1017 e ss.

[53] Sez. disc. n. 126 del 4 luglio 2014; Sez. disc., n. 69 del 16 aprile 2018; Sez. disc., n. 28 del 7 giugno 20017; Sez. disc., n. 49 del 10 aprile 2017.

[54] F. Dal Canto, Trasferimento d’ufficio e provvedimenti cautelari, in CDM, p. 1176 

[55] La Corte costituzionale, con sentenza n. 170 del 23 giugno-16 luglio 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 13 nella parte in cui prevedeva come obbligatorio il trasferimento di ufficio del magistrato al ricorrere di una delle violazioni previste dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo. L’automaticità dell’applicazione della sanzione accessoria del trasferimento di ufficio era, infatti, stabilita quale sanzione obbligatoria in tutti i casi ricorreva una delle violazioni previste dall’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo.

[56] In applicazione del principio, rilevata la stretta connessione degli illeciti contestati con l’esercizio delle funzioni requirenti, la S.C. ha rigettato la censura riguardante il cumulo fra la sanzione disciplinare inflitta a un magistrato della Procura e il suo trasferimento ad altro ufficio con mutamento delle funzioni, disposto in un caso di rivelazione ad un avvocato difensore di atti di indagine coperti da segreto e, in particolare, dell’imminente adozione di misure cautelari a carico di soggetti affiliati alla ‘ndrangheta, poi effettivamente sottrattisi alla misura; Cass., S.U., n. 9712 del 12 aprile 2023, in CED n. 667449.

[57] Sul T.U., v. G. Campanelli, Nuovo T.U. sulla dirigenza giudiziaria, SSM, 6/12/2019, P16032. Circolare CSM n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015 e succ. mod.

[58] A norma della Circolare del CSM in materia di “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della Legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull’Ordinamento Giudiziario” (Circolare n. 20691 – Deliberazioni dell’8.10.2007, 28.6.2011, 25.7.2012, 13.11.2013, 6.3.2014, 13.3.2014, 14.5.2014, 23.7.2014, 24.7.2014, 10.9.2014, 4.3.15 e 26.3.2015) gli atti del procedimento disciplinare, laddove non coperti da segreto, assumono rilievo tra le fonti di conoscenza in ordine alla valutazione di professionalità del magistrato. In particolare, ai fini del giudizio sulla capacità del magistrato si tiene conto anche dell’assenza di errori di fatto rilevanti in sede disciplinare; con riguardo al parametro della laboriosità si valuta l’assenza di rilievi di natura disciplinare in relazione ai tempi di trattazione dei processi. La pendenza del procedimento disciplinare, poi, può, in certi casi, determinare la sospensione del giudizio sulla valutazione di professionalità del magistrato. I magistrati che hanno, poi, riportato condanne disciplinari o penali, passate in giudicato, successivamente all’ultima valutazione di professionalità, sono immediatamente sottoposti a una nuova valutazione per la corrispondente fascia decorrente dal decreto di nomina, dovendosi dare corso ad un’immediata ed attuale valutazione che tenga conto anche del fatto che ha determinato la condanna disciplinare. Per un approfondimento del tema, v. G. Grasso, procedimento disciplinare e valutazioni di professionalità, SSM, 6/12/2019, P16032; M. Forziati, Valutazioni di professionalità. Sintesi delle circolari n. 20691/07 e n. 16754/07 e succ. modif., SSM, 6/12/2019, P14014; D. Miele, La conferma dei semidirettivi, SSM, 6/12/2019, P14014.

[59] Sull’argomento, C. Amato, Termini dell’azione disciplinare, in CDM, p. 1262-1264.,

[60] Cass., S.U. n. 7768 del 17 marzo 2023, in CED n. 667199.

[61] C. cost., n. 145 del 22 giugno 1976, in CED n. 8390.

[62] Così, S. Di Amato, cit., 430.

[63] Sez. disc., n. 133 del 20 settembre 2012.

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