Giovanni Battista Conso (Torino, 23 marzo 1922 – Roma, 2 agosto 2015) è stato un insigne giurista italiano. Maestro di diritto e procedura penale, nel 1962, unitamente ad altri giovani giuristi tra i quali Franco Cordero e Giuseppe De Luca, venne chiamato da Francesco Carnelutti nella commissione che aveva il compito di progettare un nuovo codice di procedura penale 1.

Membro “laico” del Consiglio superiore della magistratura dal 1976 al 1981, ne fu vicepresidente nel corso degli ultimi mesi del suo mandato a seguito delle dimissioni di Ugo Zilletti. Nominato giudice della Corte Costituzionale il 25 gennaio 1982, dal Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, venne quindi eletto presidente della stessa Corte il 18 ottobre 1990. Fu Ministro di grazia e giustizia nel governo Amato I (12 febbraio – 28 aprile 1993) e nel governo Ciampi (28 aprile 1993-16 aprile 1994).

Nel 1984 gli fu conferito il diploma di benemerito dell’istruzione, della cultura e dell’arte, con medaglia d’oro, e, nel 1985, il premio “Giuseppe Capograssi” per il diritto.

Dal 15 giugno al 17 luglio 1998 presiedette la Commissione dei plenipotenziari dell’ONU che ha approvato lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Membro dell’Accademia dei Lincei dal 1989, ne fu presidente dal 1º agosto 2003 al 31 luglio 2009, per due mandati consecutivi. All’Accademia dei Lincei, il 21 aprile 2017 nel corso della Conferenza Istituzionale “Giovanni Conso. Quanto è ricca e profonda la semplicità”, Ignazio Marcello Gallo fece un lungo e commovente ritratto dell’amico e del giurista, ricordando le alte qualità professionali e umane, attraverso le principali tappe della sua vita sin da quando, entrambi giovani studenti, discorrevano insieme di diritto e del loro futuro per le strade di Torino.

Ho avuto l’occasione fortuita e fortunata di conoscere Giovanni Conso all’Istituto di Diritto Penale dell’Università La Sapienza di Roma subito dopo la laurea in giurisprudenza, e il privilegio per molti anni della sua amicizia e dell’affetto suo e della moglie Rita2 per la mia famiglia. Quando lo conobbi, Conso era arrivato da poco a La Sapienza, per ricoprire la cattedra di Procedura Penale e all’epoca viveva con la famiglia nella sua Torino. I meno giovani ricordano ancora l’aula affollata, e non solo da studenti, per ascoltare le sue lezioni all’Università torinese3. A Roma, città dai tempi a Lui poco congeniali, si trasferì solo anni dopo, quando venne nominato giudice della Corte Costituzionale. Gentile nei modi e dal tratto umano autorevole ma squisito con tutti, da buon piemontese puntualissimo, alle grandi doti professionali Conso univa una particolare e premurosa sollecitudine per il prossimo, un profondo senso religioso della vita e del dovere, un grande rispetto e amore per la cosa pubblica, e un impegno instancabile nel lavoro. Appassionata poi la sua dedizione nei confronti delle generazioni più giovani. Amava l’insegnamento, e ai giovani, fossero ancora studenti o aspiranti accademici, dedicava grande attenzione e tempo. Rigoroso e severo, essenziale nel pensiero, preciso fino alla pignoleria, lasciava a tutti ampia libertà di espressione, con i soli limiti di quel rigore e coerenza, sia nel pensiero che nell’ esposizione, che era il suo costante insegnamento.

Mi piace quindi ricordare Conso nelle sue vesti di Professore, quando in Istituto o nel corso degli esami, chiamava noi giovani “assistenti”, con discrezione uno ad uno, per informarsi degli studi e dei lavori in corso. Apriva quindi la borsa sempre piena zeppa di riviste, articoli o sentenze da annotare, e distribuiva i lavori o restituiva gli elaborati, letti sempre con grande attenzione e annotati con cura con le sue osservazioni, nel testo o nelle note, scritte con grafia inconfondibile e chiara. E quale soddisfazione, quando ci comunicava che aveva inviato la nota a sentenza o l’articolo a Giurisprudenza Italiana, Cassazione penale o ad altra Rivista, per la pubblicazione!

Come ha ricordato la professoressa Marta Bargis4 erano tempi quelli nei quali le giuriste incontravano ostacoli nel percorrere fino in fondo la carriera accademica e non raramente neppure venivano incoraggiate a tentare, o a impegnarsi a tal fine. Conso però non faceva distinzioni di genere, ma solo di impegno. Conservo ancora con affetto e gratitudine il biglietto verde con il quale mi inviò le congratulazioni per l’assegno di studi del Ministero della Pubblica Istruzione, e la bella lettera che mi inviò, in seguito, dopo la morte di mio padre, e con la quale mi incoraggiava a superare il dolore, e a riprendere il mio lavoro e la mia vita serenamente, seppur lontana dai miei cari. La lettera la trovai sulla mia scrivania, al rientro in sede al Tribunale di Casale M.to dove avevo da poco preso servizio come magistrato.

Nel decennale della sua scomparsa, anche questa Rivista e la sua Redazione intendono con me ricordare Giovanni Conso.

Riteniamo che il modo migliore per ricordarLo sia rammentare, soprattutto ai più giovani, il suo interesse, forse meno conosciuto, per il diritto penale internazionale5, e il suo sogno di una Corte Penale Internazionale che avesse una funzione di stimolo, e di impulso per le giurisdizioni statali, per la promozione e il rispetto dei diritti umani.

In un momento di grave crisi del diritto internazionale, nel quale paiono scomparire tutti gli sforzi profusi dal secondo dopoguerra, e per tutto il secolo scorso, per scongiurare un altro conflitto mondiale, e costruire un quadro giuridico per la protezione e la promozione dei diritti umani a livello globale, tramite norme e obblighi per gli Stati nel rispetto degli individui, ci piace ricordare l’impegno di Giovanni Conso quale presidente della Commissione dei plenipotenziari dell’ONU che ha approvato lo statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale.

In tempi in cui i diritti umani sono princìpi che si proclamano ma che spesso si disattendono, ricordare l’impegno di Conso in questo campo è un richiamo alla necessità che quanto si afferma non siano solo parole.

Anche in campo internazionale, Conso ebbe un ruolo da protagonista, e da vero Maestro: la produzione scientifica, fino ad allora alquanto avara di opere di procedura comparata e sovranazionale ha, infatti, da quel momento in poi sperimentato numerosi e prolifici itinerari.

Nel prefigurarne l’operato e l’importanza della Corte penale internazionale, non si può infine non rammentare a riguardo quanto disse Conso:

«A parte quello che i tribunali penali internazionali, e in particolare la Corte,  hanno la potenzialità di realizzare nella repressione diretta dei crimini […] è  un fatto che essi sono inevitabilmente destinati a svolgere una funzione di stimolo, di impulso per le giurisdizioni statali, perché è l’esistenza in sé di  tribunali penali internazionali che mette in luce la non collaborazione degli  Stati, la mancanza di una normativa statale sostanziale e processuale  adeguata, l’inerzia delle giurisdizioni nazionali, l’esistenza stessa di crimini gravissimi»6.

«In questa vicenda proiettata verso il futuro, nel senso di demandare alla  potenziale giurisdizione della Corte permanente (potenziale perché fondata sul principio di complementarietà o sussidiarietà) i crimini di genocidio, i crimini contro l’umanità ed i crimini configurati negli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto, c’è, però, anche un qualcosa di grande rilievo relativamente al passato, nel senso che, richiamando espressamente normative preesistenti in una sorta di  persistenza operativa, così da riconoscere ad esse ultrattività, lo Statuto ne ribadisce la vigenza per tutto il periodo antecedente, senza alcuna soluzione  di continuità.

Principale oggetto di questa visione retrospettiva, già rintracciabile, del resto, sia pure in termini più concisi, nello Statuto del Tribunale per i crimini commessi nei territori della ex-Jugoslavia, sono le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (e non – si noti – i due Protocolli aggiuntivi del 1977, ad evitare presumibilmente di sentirsi eccepire vuoti di ratifica a loro proposito): esse sono, infatti, richiamate per ben otto volte nell’articolo 8 del nuovo Statuto, intitolato “Crimini di guerra”, e, più precisamente, una prima volta come “Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949”, una seconda volta come “le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949”, le altre sei volte come “Convenzioni di Ginevra” tout court.


Nella nostra epoca non sono poche le guerre, più o meno apertamente proclamate e, comunque, combattute senza esclusione di colpi, che si susseguono, non riuscendo mai a farcene vedere la fine (o a farcela vedere allontanarsi subito, appena profilatosi un barlume di possibilità), né sono meno numerosi i conflitti armati privi di carattere internazionale, denominati anche conflitti interni. Il fatto che l’art. 8, secondo comma, lett. c), dello Statuto richiami l’equiparazione operata dalle quattro Convenzioni di tali conflitti interni ai conflitti internazionali nelle linee di fondo (veri capisaldi del diritto internazionale umanitario, detto pure “ius belli”) assume dunque, storicamente e giuridicamente, una rilevanza di non poco conto: si pensi ai tanti (Bush e Sharon in testa) che si comportano, a parole e a fatti, come se le Convenzioni di Ginevra non fossero più in vigore e come se si fossero di molto sbiadite, quasi un “tamquam non esset”. Un atteggiamento davvero troppo comodo, oltreché apertamente illegittimo.

Le quattro Convenzioni esistono, eccome, tanto è vero che le loro “gravi violazioni” sono, da oggi, addirittura perseguibili davanti alla Corte penale internazionale.

Basta dare un rapido sguardo alle tematiche rispettivamente prese in considerazione (dalla I Convenzione, “Il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna”, dalla II, “Il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare”, dalla III “Il trattamento dei prigionieri di guerra”, dalla IV, “La protezione delle persone civili in tempo di guerra”) per rendersi conto che – lasciando da parte la seconda, di solito non coinvolta -, ripetute violazioni, spesso molto gravi, delle altre tre Convenzioni sono emerse, con chiarezza spesso indiscutibile, da numerose cronache di stampa ed altrettanto fitte documentazioni fotografico-televisive.

Che dire, in particolare, dei trattamenti troppo spesso vergognosi fatti sia ai feriti che ai malati, e delle prigionie a Guantanamo (specie all’inizio), in Israele e in Cisgiordania? E che dire del dramma, ancor più cocente, costituito dalle devastanti sofferenze inferte alle popolazioni civili nei Territori (Betlemme, Hebron, Jenin in primis) dell’Autorità palestinese, anch’essa certamente non immune da colpe, senza che se ne possa fare, però, un tutt’uno con la popolazione comune?

Rimandare all’infinito la pace, un pò per sfuggire al “redde rationem” e un pò per non dover applicare quella parte delle Convenzioni riguardante la fine delle ostilità (un esempio per tutti: la restituzione dei prigionieri), non serve a risolvere i problemi, anzi li complica: infatti, sino a che il conflitto armato permane, le norme del diritto umanitario pretendono di venire rispettate, aggravando, in caso contrario, la situazione di partenza. È anche una questione di coerenza e legalità.

Allo stesso modo, coerenza e legalità esigono che, se di guerra al terrorismo si vorrà continuare (assai poco opportunamente) a parlare (in realtà, il terrorismo mal si presta ad essere combattuto in un’ottica di conflitto armato tra entità contrapposte, individuabili entrambe con sufficiente chiarezza e un minimo almeno di caratterizzante autonomia), non sarà possibile sottrarsi, anche in tal caso, al doveroso rispetto delle regole del diritto umanitario. Con un di più davvero raccapricciante: l’utopia di estirpare il terrorismo in ogni angolo della terra comporterebbe la trasformazione della guerra contro di esso in una guerra infinita, impedendo così di mettere in un canto, come obsoleto e superato, il diritto umanitario»7.

Le parole di Conso, ventitré anni dopo sono ancora, e forse ancor di più, drammaticamente attuali.

Nella speranza che gli Stati e i loro governanti non rinneghino il lungo e faticoso cammino dei Trattati e delle Convenzioni internazionali, mettendo a rischio il futuro stesso dell’umanità, non possiamo non concludere che con le stesse parole del Maestro che, ancora una volta, ci indicano la strada da seguire in quanto forzare le situazioni non premia mai:

«Seguire le vie del diritto e della logica rimane pur sempre la strategia migliore per chi voglia praticare la democrazia e servire la civiltà. Il tutto indipendentemente dal comportamento della controparte, essendo ormai scontato che il diritto umanitario vincola, comunque, ogni Stato che ne abbia ratificato le Convenzioni, trattandosi di un impegno verso l’umanità».

1La procedura penale come la conosciamo oggi è una disciplina molto recente. Sulla sua storia e sul faticoso percorso che portò la procedura penale a essere coltivata come materia autonoma di insegnamento, V. R.Orlandi, L’Insegnamento della procedura penale nell’Università di Bologna, in disCRIMEN, 9.12.2022; Diritti individuali e processo penale nell’Italia repubblicana, Ferrara, 13-14 novembre 2010

2 Non mi sembra fuor di luogo ricordare qui Rita Mazza Augelli, moglie di Giovanni Conso a Lui sopravvissuta solo per pochi anni, donna di grande intelligenza, riservatezza, garbo e sensibilità, che è stata accanto al Professore per tutta la vita, sin dal loro incontro all’Università di Genova, rendendogliela felice e serena, con una completa condivisione di ideali e sentimenti.

3 Giovanni Conso possedeva una grande capacità comunicativa, sia nei rapporti interpersonali, che nella diffusione pubblica del suo pensiero, attraverso lo scritto e la parola. Alla chiarezza dei suoi scritti, univa anche una particolare efficacia oratoria. Oltre ai pregevoli scritti accademici, si ricordano anche le conferenze al teatro Piccolo Eliseo di Roma, e gli articoli sulla Stampa e altri quotidiani, ancora oggi di grande attualità.

4 V. Marta Bargis (28 settembre 2015) “Ricordando Giovanni Conso”, in ASSP, 2015, che rileva come « uno tra gli innumerevoli meriti di Giovanni Conso è stato quello di non operare distinzioni di genere, superando il maschilismo all’epoca ben radicato. La chiave di volta di questo indubbio progresso va secondo me ravvisata in alcune qualità caratteristiche del Professore, cioè il senso del dovere e la dedizione al lavoro: li pretendeva da sé, prima che dagli altri, ma se gli altri (uomini o donne, che importa) lo seguivano su una simile strada – talora non facile – la simbiosi avveniva, ed era per sempre».

5 In ogni caso, il diritto internazionale penale era sempre stato un suo precipuo ambito di interesse; dall’anno accademico 1995/1996 all’anno accademico 2002/2003, fu docente di “Tutela internazionale dei diritti umani” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino.

6 Cfr. Conclusioni di Giovanni Conso, La corte penale internazionale. Problemi e prospettive, Vivarium, Napoli, 2003

7 Cfr.G.Conso, Lo Statuto della Corte penale internazionale e le Convenzioni di Ginevra del 1949, in AIC, 2003

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